La storia del rapporto tra sordità e diritti è lunga.
Perché sia possibile parlare di sordità e diritti, dovremmo iniziare dalla definizione di sordità.
Cos’ è esattamente il deficit acustico?
È sufficiente descriverlo, come abbiamo appena ricordato, alla stregua di una riduzione del senso dell’udito?
Senza dubbio la sordità può essere definita, in prima battuta, come la perdita più o meno grave della funzione uditiva che compromette la capacità di processare in modo adeguato i suoni.
Le parole, infatti, per essere decodificate ed elaborate dal nostro sistema nervoso centrale, devono prima essere ricevute dall’orecchio.
Tuttavia, questa definizione appare riduttiva di fronte alla complessità del fenomeno.
La sordità, infatti, è una condizione particolarmente complessa che comprende al suo interno realtà molto diverse fra loro.
L’aspetto, potremmo dire controverso che caratterizza il dibattito sordità e diritti riguarda la sua non immediata visibilità.
Questo aspetto non solo ha inciso e incide significativamente nei rapporti fra sordi e udenti, generando nell’immaginario collettivo una problematica messa a fuoco di questa condizione ma, inevitabilmente, ha finito con il determinare anche il carattere di frammentarietà e disorganicità degli interventi normativi relativi alla tutela e al riconoscimento dei diritti delle persone sorde.
Per continuare il nostro percorso su sordità e diritti, soffermiamoci sui concetti di comunità sorda e cultura sorda da un lato e, dall’altro, sulla nozione di minoranza linguistica, per verificare se quest’ultima possa essere propriamente richiamata anche in relazione alle persone sorde che ricorrono alle Ls e si considerano parte di una comunità di minoranza.
Il 19 maggio 2021 l’Italia ha colmato il grave ritardo che l’aveva portata ad essere uno degli ultimi Paesi in Europa a non aver riconosciuto la propria lingua dei segni nazionale.
Siamo arrivati a questo risultato importantissimo, “ un segno di civiltà e una conquista non solo per le persone sorde ma per tutta Italia , dopo una lotta pluridecennale portata avanti dalla comunità sorda” scrive Ens.
L’Art. 34-ter del cosiddetto Decreto Sostegni recita: “La Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)”.
L’articolo con le “Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva” riconosce, inoltre, le figure dell’interprete LIS e dell’interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST.
Questa legge fondamentale, però, non garantisce di per sé l’accessibilità, che non è solo un diritto non derogabile ma condizione necessaria per il pieno esercizio di tutti gli altri diritti.
La Costituzione della Repubblica italiana all’art. 3, sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale davanti alla legge di tutti i cittadini, in primo luogo tale principio è posto in relazione a quei diritti inviolabili della persona che la Repubblica stessa riconosce e garantisce ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.
In particolare l’art. 3, comma 2 della Costituzione demanda al legislatore il compito di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono ostacolare l’attuarsi in concreto del principio di eguaglianza.
E’ proprio sulla base di questa specifica previsione costituzionale che va inquadrata tutta la legislazione ordinaria in tema di disabilità, ivi compreso l’aspetto dell’assegnazione al minore affetto da sordità di personale tecnico con conoscenza del linguaggio dei segni al fine di garantire l’uguaglianza in tema di diritto all’istruzione del disabile.
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