sordità

Sordità quando è riconosciuta come invalidità

La sordità può assolutamente essere causa di invalidità.

Ciò detto è utile sottolineare che con il termine “invalidità” si fa riferimento ad una menomazione di qualsiasi tipologia, dunque fisica, sensoriale o psichica, tale da rendere difficoltoso lo svolgimento di una serie di attività.

All’invalidità è correlata una percentuale la quale indica appunto a che livello le problematiche che contraddistinguono la persona possono minarne il corretto inserimento nella società e nel mondo del lavoro; le tutele previste dallo Stato, ovviamente, crescono in relazione all’ammontare dell’invalidità e divengono massime nei casi di invalidità al 100%.

Per quanto riguarda la sordità, la previdenza italiana specifica che affinché un caso possa essere riconosciuto come tale, il difetto uditivo deve aver interferito con le normali capacità di apprendimento e di comunicazione della persona, e proprio a tal riguardo si rende necessario l’utilizzo di un’apposita protesi.

Anche l’età evolutiva è un parametro che viene tenuto in considerazione, e a tale riguardo rappresenta sicuramente un’età molto importante il compimento del dodicesimo anno: l’INPS fa infatti riferimento agli accertamenti clinici eseguiti prima di tale età per verificare l’evolversi del problema uditivo.

La sordità comporta senza dubbio una condizione di disabilità nella persona che ne è interessata, mentre per quanto riguarda l’invalidità civile, ovvero appunto l’handicap correlato alla difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro, bisogna considerare il dato percentuale del singolo caso.

Laddove la sordità sia dovuta a un’otite media cronica viene riconosciuta un’invalidità dell’11% se monolaterale e del 20% se bilaterale, qualora sia dovuta a infiammazione cronica, invece, l’invalidità riconosciuta è del 6% se monolaterale e del 10% se bilaterale.

Per una perdita d’udito compresa tra 0 e 275 DB la percentuale è variabile, da 0 a 59%, per una quantità di DB superiore viene invece riconosciuta un’invalidità del 65%.

Nei casi di sordità grave l’INPS riconosce una percentuale d’invalidità dell’80%, mentre per altre patologie differenti da quelle menzionate le percentuali oscillano dall’11% al 40%.

Per quanto riguarda il riconoscimento della disabilità, per una perdita d’udito pari o superiore a 75 DB è riconosciuto un assegno di assistenza proporzionale al reddito, e in tali casi l’importo massimo mensile di erogazione nel 2017 è stato di 279,47 euro.

Nel caso in cui la perdita d’udito sia pari o superiore a 75 DB laddove si siano compiuti i 12 anni di età, ma la patologia sia stata accertata precedentemente, oppure qualora sia pari o superiore a 60 DB laddove non si si ancora compiuto il dodicesimo anno d’età, l’indennità prevista è di 255,79 euro mensili.

Chi è interessato da sordità con una percentuale inferiore al 33% ha diritto a deduzioni e detrazioni fiscali; tali soggetti possono essere considerati disabili, ma non invalidi civili.

Nei casi di sordità compresa tra il 34% e il 65% è possibile ottenere le protesi, si può rientrare nelle categorie protette, e ciò rende più agevole l’accesso al mondo del lavoro in virtù delle leggi vigenti, inoltre si può essere esonerati dal pagamento del ticket sanitario e si può usufruire di specifici congedi correlati a delle cure.

Nei casi di sordità pari all’80%, ovvero quelli più gravi, si può ottenere l’assegno mensile e se alla sordità siano associati altri handicap tali da rendere la persona totalmente inabile, l’INPS riconosce la pensione.

 

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